Art. 2
In vigore dal 23 nov 1987
Al fine di prendere in considerazione gli interessi delle Isole Canarie, l'accordo di cui all' e, nella misura necessaria all'applicazione dello stesso, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione ed alla gestione delle risorse della pesca si applicano anche alle navi battenti bandiera della Spagna, registrate in modo permamente nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base) nelle Isole Canarie, secondo le condizioni definite nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le Isole Canarie (4).
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