Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente U. ELLEMANN-JENSEN Vedi allegato. » // (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 345 dell'8. 12. 1986, pag.
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