Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente U. ELLEMANN-JENSEN (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9. (3) GU n. L 193 del 21. 7. 1984, pag. 1. (4) GU n. L 129 del 15. 5. 1985, pag. 1. (5) GU n. C 111 del 25. 4. 1987, pag. 3.
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