Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 nov 1987
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII esclusa VII a), VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1987. La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII esclusa VII a), VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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