Art. 1
In vigore dal 23 nov 1987
La tassa di compensazione che figura nella terza colonna dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2184/87 è modificata come segue:
a) per quanto concerne le uve secche di Corinto della sottovoce 08.04 B I a) o B II a) della tariffa doganale comune, gli importi 217,57 e 104,52 sono sostituiti rispettivamente dagli importi 307,52 e 194,47;
b) per quanto concerne le uve secche delle sottovoci 08.04 B I b) o B II b) della tariffa doganale comune, gli importi 264,37 e 146,10 sono sostituiti rispettivamente dagli importi 354,32 e 236,05.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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