Art. 3
In vigore dal 23 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
(4) GU n. L 206 del 28. 7. 1987, pag. 16.
(5) GU n. L 283 del 6. 10. 1987, pag. 10.
(6) GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 39.
(7) GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 19.
Storico versioni
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