Art. 2
In vigore dal 20 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 1o agosto 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 32.
(3) GU n. L 57 del 27. 2. 1987, pag. 22.
(4) GU n. L 98 dell'11. 4. 1978, pag. 5.
Storico versioni
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