Art. 1
In vigore dal 19 nov 1987
Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 643/86, il quantitativo di « 366,6 t », fissato come massimale indicativo per le piante ornamentali della voce 06.02 della tariffa doganale comune, è sostituito da « 402,6 t ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3480:oj#art-1