Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 nov 1987
A decorrere dal 15 novembre 1987 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India: 1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale comune e codice Nimexe // Designazione delle merci // // // // 10.0570 // 42.02 (42.02-21, 23, 25, 31, 35, 41, 49, 51, 59, 60, 91, 99) // Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviate, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastifiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti: B. di altre materie // 10.0580 // 42.03 (42.03-10, 25, 27, 28, 51, 59) // Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti: A. Oggetti di vestiario B. Guanti, comprese le muffole: II. speciali per sport III. altri C. altri accessori per oggetti di vestiario // // (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.
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