Art. 3
In vigore dal 9 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. HAAKONSEN
(1) Parere reso il 30 ottobre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
(3) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 10.
(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3391:oj#art-3