Art. 3

Art. 3

In vigore dal 9 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente B. HAAKONSEN (1) Parere reso il 30 ottobre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21. (3) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 10. (4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (5) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 4.
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