Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 nov 1987
1. Durante la campagna 1987/1988 il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2601/69 si applica in Spagna alle arance delle varietà Cadenera, Castellana e Macetera entro il limite di un quantitativo, globale per le altre varietà, di 10 0000 tonnellate di prodotto fresco. 2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/87 (5).
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