Art. 1
Nel regolamento (CEE) n. 2601/69 è inserito l'articolo seguente:
In vigore dal 9 nov 1987
« Articolo 3 bis
Durante la campagna 1987/1988 le disposizioni degli articoli da 1 a 4 si applicano alle arance della varietà "shamuti" entro il limite di un quantitativo globale di 3 000 tonnellate di prodotto fresco da ripartirsi tra gli Stati membri produttori conformemente alla procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1987:3391:oj#art-1