Art. 2
In vigore dal 9 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. HAAKONSEN
(1) GU n. C 238 del 4. 9. 1987, pag. 3.
(2) Parere reso il 30 ottobre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 5.
(4) GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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