Art. 2
In vigore dal 9 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1987.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.
(3) GU n. C 72 del 13. 3. 1984, pag. 2.
(4) GU n. L 254 del 22. 9. 1984, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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