Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente B. HAAKONSEN (1) GU n. C 189 del 18. 7. 1987, pag. 5. (2) Parere reso il 16 ottobre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. (4) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3. (5) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.
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