Art. 41 · 1. Le disposizioni necessarie:

Art. 41

1. Le disposizioni necessarie:

In vigore dal 9 nov 1987
a) per l'applicazione del presente regolamento, b) per aggiornare ogni anno la nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri, sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi seguenti. 2. Il presidente del comitato sottopone a quest'ultimo un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro una scadenza che il presidente può fissare in relazione all'urgenza del problema. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. In occasione delle votazioni nell'ambito del comitato, i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono ponderati come stabilito nell'articolo succitato. Il presidente non prende parte al voto. 3. La Commissione prende misure che sono immediatamente applicabili. Qualora tuttavia non risultino conformi al parere emesso dal comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione rinvia di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione l'applicazione delle misure da essa stabilite. 4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine stabilito al paragrafo 3. »
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