Art. 4

Art. 4

In vigore dal 9 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente B. HAAKONSEN (1) GU n. C 185 del 15. 7. 1987, pag. 4. (2) Parere reso il 16 ottobre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 161 del 17. 7. 1972, pag. 1. (5) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3. (6) GU n. L 314 del 4. 12. 1984, pag. 10. (7) GU n. L 263 del 15. 9. 1986, pag. 74.
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