Art. 4
In vigore dal 9 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. HAAKONSEN
(1) GU n. C 185 del 15. 7. 1987, pag. 4.
(2) Parere reso il 16 ottobre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 161 del 17. 7. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.
(6) GU n. L 314 del 4. 12. 1984, pag. 10.
(7) GU n. L 263 del 15. 9. 1986, pag. 74.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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