Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 nov 1987
1. La nomenclatura combinata (NC) introdotta dal regolamento (CEE) n. 2658/87 è applicata dalla Comunità e dagli Stati membri alla statistica del commercio fra gli Stati membri. 2. Gli Stati membri possono inserire, a partire dalle sottovoci NC, ai sensi dell', paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2658/87, suddivisioni che rispondono ad esigenze statistiche nazionali. Mediante una nona cifra riservata a tale uso, essi corredano tali suddivisioni di codici numerici che le identificano, conformemente al regolamento (CEE) n. 2793/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, che stabilisce i codici da utilizzare per la compilazione dei formulari di cui ai regolamenti (CEE) n. 678/85, (CEE) n. 1900/85 e (CEE) n. 222/77 del Consiglio (7).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3367:oj#art-1