Art. 3
In vigore dal 9 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. HAAKONSEN
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.
(3) GU n. L 129 del 19. 5. 1987, pag. 5.
(4) GU n. L 268 del 19. 9. 1987, pag. 63.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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