Art. 1
In vigore dal 9 nov 1987
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-silicio-calcio/siliciuro di calcio delle sottovoci 73.02 G e 28.57 D della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe ex 73.02-99 e ex 28.57-40, originari del Brasile.
2. Ai fini del presente regolamento, ferro-silicio-calcio/siliciuro di calcio sono prodotti aventi un tenore di calcio compreso tra 28 % e 35 % ed un tenore massimo di ferro di 8 %, in grumi o in polvere.
3. L'importo netto del dazio è pari a 143 ECU per tonnellata.
4. Il dazio non si applica ai prodotti fabbricati ed esportati da Electrometalur SA Indústria e Comércio. La procedura relativa a tale società è chiusa.
5. Si applicano le disposizioni in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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