Art. 1
All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3105/87 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 6 nov 1987
« 1. I titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del presente regolamento sono validi a decorrere dalla data del rilascio, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (*), fino alla fine del secondo mese seguente.
(*) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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