Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2226/78 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2226/78 è modificato come segue:

In vigore dal 6 nov 1987
1. All'articolo 3, paragrafo 2 il testo della lettera g) è sostituito dal testo seguente: «g) i prezzi di acquisto sono fissati l'ultimo lunedì di ogni mese, in base alle due rilevazioni più recenti dei prezzi di mercato negli Stati membri in cui i prezzi sono inferiori all'87 % del prezzo di intervento; i prezzi d'acquisto sono applicabili a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; tuttavia, se gli elementi di calcolo presi in considerazione danno esito ad un prezzo di acquisto che differisce di meno di 1,5 ECU/100 kg da quello precedentemente fissato, resta in vigore quest'ultimo;» 2. All'articolo 13, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: « 1. La sala disossamento deve essere mantenuta a una temperatura non superiore a + 12o Celsius.
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