Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1371/84 è modificato come segue:
In vigore dal 5 nov 1987
1. All' è aggiunto il seguente comma:
« Per il periodo intercorrente tra il 1o aprile 1987 e il 31 marzo 1988, la riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è ripartita come segue:
- Spagna: 50 000 t
- Irlanda: 303 000 t
- Lussemburgo: 25 000 t
- Regno Unito
(relativamente alla regione
Irlanda del Nord): 65 000 t ».
2. È inserito l'articolo seguente:
« Articolo 5 bis
Le cessioni temporanee della parte del quantitativo di riferimento individuale di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 804/68 devono essere effettuate e registrate entro un termine da stabilirsi dallo Stato membro interessato e comunque non oltre il 31 luglio di ciascun periodo di dodici mesi del regime del prelievo supplementare. Tuttavia, per il quarto periodo di dodici mesi di tale regime, le cessioni temporanee devono essere effettuate e registrate entro e non oltre il 31 dicembre 1987 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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