Art. 4

Art. 4

In vigore dal 4 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente U. ELLEMANN-JENSEN
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