Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 nov 1987
1. Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 1289/87 per le importazioni di urea originaria della Libia e dell'Arabia Saudita sono riscossi fino a concorrenza degli importi definiti in conformità dell', paragrafo 2. 2. Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 1289/87 per le importazioni di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait e dell'URSS vengono riscossi fino a concorrenza di importi non superiori alle seguenti percentuali sul prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto: - Cecoslovacchia: 19,5 % - Repubblica democratica tedesca: 17,5 % - Kuwait: 17,5 % - URSS: 45,9 % 3. Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 1289/87 per le importazioni di urea originaria di Trinidad e Tobago e della Iugoslavia sono liberati.
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