Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 nov 1987
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea delle sottovoci 31.02 B ed ex 31.02 C della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe 31.02-15 e 31.02-80, originaria della Libia e dell'Arabia Saudita. 2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo sul prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti: - Libia: 34 % - Arabia Saudita: 40 % 3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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