Art. 2
In vigore dal 4 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28.
(4) GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 22.
(5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(6) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3316:oj#art-2