Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28. (4) GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 22. (5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (6) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
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