Art. 1 · All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 756/70 è aggiunto il seguente comma:

Art. 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 756/70 è aggiunto il seguente comma:

In vigore dal 4 nov 1987
« La conversione dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale si effettua in base al tasso rappresentativo in vigore il giorno della fabbricazione della caseina o dei caseinati. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3316:oj#art-1