Art. 1
All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 756/70 è aggiunto il seguente comma:
In vigore dal 4 nov 1987
« La conversione dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale si effettua in base al tasso rappresentativo in vigore il giorno della fabbricazione della caseina o dei caseinati. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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