Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 ott 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 166 del 25. 6. 1987, pag. 12. (2) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 30.
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