Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 ott 1987
Per la campagna 1987/1988, il prezzo di riferimento valido per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilking e altri simili ibridi di agrumi, freschi, escluse le clementine, della sottovoce 08.02 B II della tariffa doganale comune (codici Nimexe 0805 20 30, 50, 70, 90), espresso in ECU per 100 kg netti, è fissato come segue per i prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio: dal 1o novembre al 29 febbraio: 27,51.
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