Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 ott 1987
Sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 31 maggio 1988, i quantitativi di zucchero, di mosto concentrato di uva e di mosto concentrato di uva rettificato utilizzati per l'aumento supplementare della gradazione alcolometrica naturale dei prodotti di cui all'. Le comunicazioni indicano a titolo estimativo i quantitativi di zucchero, di mosto concentrato di uva e di mosto concentrato di uva rettificato utilizzati per l'aumento supplementare della gradazione alcolometrica in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87.
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