Art. 2
In vigore dal 28 ott 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1987.
Il presente regolamento è obbigatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(4) GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 15.
(5) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 4.
Storico versioni
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