Art. 4
In vigore dal 23 ott 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 3.
(3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 320 del 17. 11. 1987, pag. 1.
(5) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.
(7) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 44.
(8) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 30.
(9) GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 31.
Storico versioni
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