Art. 4

Art. 4

In vigore dal 23 ott 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (2) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 3. (3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (4) GU n. L 320 del 17. 11. 1987, pag. 1. (5) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale. (6) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1. (7) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 44. (8) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 30. (9) GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 31.
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