Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 ott 1987
Il prezzo di riporto di un prodotto all'ammasso corrisponde al prezzo medio di acquisto relativo al periodo di contabilizzazione trascorso tenendo conto delle scorte riportate dall'esercizio precedente e valutate al prezzo di riporto precedente e tenendo conto dei deprezzamenti effettuati durante lo stesso periodo di contabilizzazione.
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