Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 ott 1987
Il prezzo di riporto da prendere in considerazione per il calcolo del valore dei prodotti agricoli giacenti nelle scorte d'intervento e da riportare all'esercizio 1988 vengono constatati dagli organismi di pagamento per i prodotti agricoli che si trovano nelle scorte d'intervento pubblico sotto la loro responsabilità al 30 settembre 1987. Al più tardi il 30 novembre 1987 gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi di riporto constatati.
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