Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 ott 1987
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o ottobre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 320 del 17. 11. 1983, pag. 1. (4) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 25. ALLEGATO ALLEGATO IV bis FEAOG-GARANZIA Situazione di tesoreria dello Stato membro stabilita al (Articolo 4, paragrafo 2, ultimo capoverso del regolamento (CEE) n. 729/70) 1.2 // 1. Spese non coperte dagli anticipi comunitari all'inizio del mese di // // 2. Spese del mese di // // 3. Totale parziale = 1 + 2 // // 4. Anticipi versati nel corso del mese, a titolo del mese di // // 5. Spese non coperte dagli anticipi alla fine del mese di 3 - 4 = Totale // Timbro, data e firma del servizio responsabile »
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