Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 3184/83 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3184/83 è modificato come segue:

In vigore dal 23 ott 1987
1. L' è modificato come segue: a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Dopo aver preso le decisioni di anticipo in conformità dell'articolo 5 paragrafo 2 lettera a) ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nel quadro degli stanziamenti di bilancio, in un conto aperto a tale scopo da ciascuno di essi presso il tesoro od altro organismo finanziario, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG ». b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. Ogni Stato membro assicura la buona gestione dei mezzi finanziari mobilitati, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 729/70 e procede alla loro ripartizione fra i servizi e organismi pagatori al fine di consentire un ritmo di pagamento analogo per tutte le spese finanziate dalla sezione « garanzia » del FEAOG. » 2. Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « Tutti i servizi ed organismi delegati ai pagamenti sono tenuti ad una contabilità riferita esclusivamente all'utilizzo dei mezzi finanziari messi a loro disposizione per il pagamento delle spese previste all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70. » 3. L' è modificato come segue: a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione, non oltre il giorno 20 del mese, in triplice copia, le previsioni del loro fabbisogno finanziario. » b) nei paragrafi 2 e 3 la parola « domanda » è sostituita dalla parola « comunicazione »; c) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: « 4. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione a mezzo telecopia o telex autentificato, non oltre il giorno 10 di ogni mese, l'importo totale delle spese pagate durante il mese precedente. » 4. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 4 In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 729/70 e sulla base dei dati trasmessi in conformità dell', la Commissione decide e versa gli anticipi mensili sulla presa in conto delle spese. » 5. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 5 Durante il mese di dicembre, la Commissione puó decidere un anticipo straordinario destinato ad adeguare il totale degli anticipi concessi a titolo di un esercizio al totale delle spese imputabili allo stesso esercizio. » 6. L'articolo 6 è modificato come segue: a) Il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente paragrafo: « 1. Le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1883/78 sono determinate in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3247/81. Esse devono essere dichiarate conformemente all'allegato II, dopo essere state calcolate secondo il metodo previsto all'allegato III per le operazioni da ottobre ad agosto incluso e all'allegato VI per le operazioni di settembre. 2. I servizi ed organismi pagatori mettono in conto l'importo di dette spese durante il mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni. » b) Il paragrafo seguente è aggiunto: « 5. I paragrafi 3 e 4 cessano di essere applicabili a partire dalle operazioni relative al mese di ottobre 1987. » 7. All'articolo 7, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Gli importi compensativi monetari riscossi o pagati negli scambi fra gli Stati membri debbono essere dichiarati al lordo nell'allegato II. » 8. L'articolo 8 è modificato come segue: a) nel paragrafo 2 la parola « domanda » è sostituita dalla parola « comunicazione »; b) il paragrafo seguente è aggiunto: « 4. Le comunicazioni di cui all', paragrafo 4 tengono conto di queste spese in modo distinto. » 9. All'articolo 9, paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente: « a) per le spese di cui all'articolo 6, la data alla quale il servizio pagatore le mette in conto conformemente al paragrafo 2 di detto articolo. » 10. All'articolo 9, paragrafo 6, la data del 20 gennaio è sostituita da quella del 20 novembre. 11. L'articolo seguente è inserito: «Articolo 9 bis Gli Stati membri, per i quali è decisa la presa a carico degli interessi in virtù dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70, mettono in conto detti interessi applicando al totale parziale delle spese che figurano ogni mese alla colonna a) dell'allegato II il coefficiente fissato dal regolamento (CEE) n. 3183/87 (8) della Commissione recante modalità d'applicazione di detto articolo ». (8) GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 8 ». 12. È inserito l'allegato IV bis figurante in allegato.
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