Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 ott 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale. (2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (3) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7. (4) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (5) GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11.
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