Art. 2
In vigore dal 23 ott 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile agli attestati figuranti negli allegati dei regolamenti (CEE) n. 32/82, n. 1964/82 e n. 74/84, rilasciati a decorrere dal 1o dicembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.
(4) GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 11.
(5) GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.
(6) GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3169:oj#art-2