Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 ott 1987
1. All', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 32/82, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: « 2. La prova è fornita mediante un attestato, il cui modello figura in allegato, rilasciato su richiesta degli interessati dall'organismo d'intervento o da qualsiasi altra autorità all'uopo designata dallo Stato membro in cui gli animali sono stati macellati. Tale documento deve essere presentato alle autorità doganali all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Queste ultime devono essere espletate nello Stato membro in cui gli animali sono stati macellati ». 2. All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1964/82, è aggiunto il seguente paragrafo: « 4. Le operazioni di disossamento e l'espletamento delle formalità doganali di esportazione devono essere effettuati nello Stato membro in cui gli animali sono stati macellati ». 3. All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 74/84, è aggiunto il seguente paragrafo: « 5. Le operazioni di sezionamento e l'espletamento delle formalità doganali di esportazione devono essere effettuati nello Stato membro in cui gli animali sono stati macellati. »
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