Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 ott 1987
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II a (zona CE) e IV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1987. La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II a (zona CE) e IV eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, noinché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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