Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 ott 1987
Si ritiene che le catture di sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII (escluso VIII c) eseguite da navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo e Francia, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo e Francia, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità, esclusi Spagna, Portogallo e Francia, per il 1987. La pesca del sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII (escluso VIII c) eseguita da navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo e Francia, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo e Francia, è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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