Art. 97

Art. 97

In vigore dal 18 set 1987
1. Il regolamento (CEE) n. 223/77 è abrogato. 2. I riferimenti alle disposizioni abrogate sono da considerarsi relativi al presente regolamento e al regolamento (CEE) n. 2823/87. I Riferimenti agli articoli del regolamento (CEE) n. 223/77 vanno letti in funzione della tavola di corrispondenza figurante nell'allegato X e di quella figurante nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2823/87 »
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