Art. 8

Art. 8

In vigore dal 18 set 1987
1. Le competenti autorità doganali di ciascuno Stato membro possono consentire alle imprese stabilite nel loro territorio di completare l'esemplare di controllo T 5 con una o più distinte di carico T 5 che riprendono le indicazioni figuranti in genere nelle caselle 31, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 del formulario T 5, purché tutti questi formulari riguardino un'unica spedizione di merci caricate su un solo mezzo di trasporto, destinate ad un unico destinatario per ricevere un'unica utilizzazione e/o destinazione. 2. Può essere utilizzato solo il recto del formulario della distinta di carico T 5. Ogni articolo che figura nella distinta di carico T 5 deve essere preceduto da un numero progressivo e devono essere fornite tutte le indicazioni previste dai titoli di colonne della distinta stessa. Immediatamente al di sotto dell'ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale e gli spazi inutilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva. Devono essere indicati in basso delle colonne corrispondenti il numero totale dei colli contenenti le merci designate nella lista, la massa lorda e la massa netta totale delle merci stesse. 3. In caso di utilizzazione di distinte di carico T 5, le caselle 31, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 dell'esemplare di controllo T 5 cui si riferiscono devono essere cancellate e tale documento non può essere completato da formulari T 5 bis. 4. Il numero di distinte di carico T 5 utilizzate è indicato nella casella 4 dell'esemplare di controllo T 5. Il numero di registrazione dell'esemplare di controllo T 5 è indicato nella casella riservata alla registrazione di ciascuna distinta di carico T 5. Il numero totale dei colli coperti dalla lista o dalle liste T 5 bis è indicato nella casella 6 dell'esemplare di controllo T 5. Articolo 9 1. L'autorizzazione di cui all', paragrafo 1, può prevedere che le imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico delle informazioni utilizzino distinte di carico T 5 compilate per mezzo di tale sistema e che, pur comportando l'insieme delle indicazioni contenute nella distinta il cui modello figura all'allegato III, non corrispondono a tutti i requisiti degli e al requisito dell', paragrafo 2 concernente l'obbligo di far precedere ogni articolo della distinta da un numero d'ordine. Queste distinte devono essere però concepite e riempite in modo da poter essere utilizzate senza difficoltà dai servizi doganali e da altri servizi interessati. 2. L'autorizzazione è concessa soltanto alle ditte che offrano tutte le garanzie considerate utili dalle autorità doganali. Il titolare dell'autorizzazione risponde di qualsiasi utilizzazione abusiva, effettuata da qualsiasi persona, delle distinte di carico che egli compila.
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