Art. 6

Art. 6

In vigore dal 18 set 1987
1. L'esemplare di controllo T 5 deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Esso può anche essere compilato in modo leggibile a mano, ad'inchiostro e in stampatello. I formulari non devono contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere operate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e vistata dalle autorità competenti. 2. Inoltre, l'esemplare di controllo T 5 può essere compilato con un procedimento tecnico di riproduzione invece che con uno dei procedimenti di cui al paragrafo 1. Esso può anche essere confezionato e compilato con un procedimento tecnico di riproduzione, sempre che siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, alla carta, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di cancellature ed alterazioni.
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