Art. 5
In vigore dal 18 set 1987
L'esemplare di controllo T 5 deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza.
Ove occorra, le autorità competenti di un altro Stato membro ove tale documento deve essere prodotto possono chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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