Art. 28
Il regolamento (CEE) n. 1062/87 è modificato come segue:
In vigore dal 18 set 1987
1) Il testo dell', paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
« 1. Qualora le merci di cui all', paragrafo 1 non siano vincolate ad una procedura di transito comunitario, l'ufficio doganale in cui sono espletate le formalità richieste per la loro spedizione fa compilare l'esemplare di controllo T 5 previsto all' del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione (1). L'interessato appone nella casella 104 di tale esemplare, a seconda dei casi, una delle ciciture di cui all'.
(1) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1. »
2) Il testo dell', paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:
« In deroga alle disposizioni dell' del regolamento (CEE) n. 2823/87, l'originale dell'esemplare di controllo T 5 accompagna le merci fino all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione.
3) Il testo dell', lettera a), è sostituito dal testo seguente:
« a) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli da 1 a 16 del regolamento (CEE) n. 2823/87 ». 4) L', paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
« Abrogazione di alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 223/77 e tavola di corrispondenza
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2823:oj#art-28