Art. 22
In vigore dal 18 set 1987
1. Al più tardi al momento della spedizione delle merci lo speditore autorizzato completa l'esemplare di controllo T 5, debitamente compilato, indicando sul recto, nella casella « Controllo dell'ufficio di partenza » le misure d'identificazione applicate, i riferimenti al documento d'esportazione richiesti dallo Stato membro di spedizione, eventualmente, il termine entro il quale le merci devono essere ripresentate all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione, nonché una delle seguenti diciture:
- Procedimiento simplificado
- Forenklet procedure
- Vereinfachtes Verfahren
- Aploystevméni diadikasía
- Simplified procedure
- Procédure simplifiée
- Procedura semplificata
- Vereenvoudigde regeling
- Procedimento simplificado.
2. Dopo la spedizione, lo speditore autorizzato trasmette senza indugio all'ufficio di partenza la copia dell'esemplare di controllo T 5 accompagnata da ogni documento in base al quale l'esemplare di controllo T 5 è stato redatto. 3. Le autorità doganali dello Stato membro di partenza, quando procedono al controllo alla partenza di una spedizione appongono il loro visto nella casella « Controllo dell'ufficio di partenza » figurante sul recto dell'esemplare di controllo T 5.
4. L'esemplare di controllo T 5, debitamnte compilato e completato dalle indicazioni di cui al paragrafo 1 e firmato dallo speditore autorizzato, è considerato come rilasciato dall'ufficio di partenza che ha preautenticato il formulario, a norma dell', paragrafo 1, lettera a), o il cui nome figura nell'impronta del timbro speciale di cui all', paragrafo 1, lettera b), e ciò allo scopo di essere utilizzato come prova che le merci che ne sono oggetto hanno avuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista.
Storico versioni
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