Art. 17

Art. 17

In vigore dal 18 set 1987
Le autorità doganali di ciascuno Stato membro possono consentire a qualsiasi persona che risponde alle condizioni previste all', in appresso denominata speditore autorizzato che intenda spedire merci per le quali deve essere redatto un esemplare di controllo T 5 a non presentare all'ufficio di partenza né le merci né il relativo esemplare di controllo T 5.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2823:oj#art-17