Art. 15 · 1. L'esemplare di controllo T 5 può essere rilasciato a posteriori, a condizione che:

Art. 15

1. L'esemplare di controllo T 5 può essere rilasciato a posteriori, a condizione che:

In vigore dal 18 set 1987
- l'omissione della richiesta o il mancato rilascio di questo documento al momento della spedizione delle merci non sia imputabile all'interessato, - l'interessato fornisca la prova che l'esemplare di controllo T 5 si riferisce proprio alle merci per le quali sono state espletate le formalità di spedizione o di esportazione, - l'interessato presenti i documenti richiesti per il rilascio del predetto documento, - sia stato stabilito, con soddisfazione delle autorità doganali competenti, che il rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T 5 non può dar luogo all'ottenimento di indebiti vantaggi finanziari, tenuto conto della procedura di transito eventualmente utilizzata, della posizione doganale delle merci e della loro utilizzazione e/o destinazione. 2. Qualora l'esemplare di controllo T 5 venga rilasciato a posteriori, su di esso è apportata, in rosso, una delle seguenti diciture: - Expedido a posteriori - Udstedt efterfoelgende - Nachtraeglich ausgestellt - Ekdothén ek ton ystéron - Issued retroactively - Délivré a posteriori - Rilasciato a posteriori - Achteraf afgegeven - Emitido a posteriori. Inoltre, l'interessato deve indicare su questo esemplare di controllo T 5 l'identità del mezzo di trasporto con cui le merci sono state spedite, nonché la data di partenza e, eventualmente, la data di ripresentazione delle merci all'ufficio di destinazione. 3. L'esemplare di controllo T 5 rilasciato a posteriori può essere annotato dall'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione solo quando quest'ultimo constati che alle merci che formano oggetto di detto documento è stata data l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta dalle disposizioni comunitarie adottate in materia d'importazione o di esportazione di dette merci o della loro circolazione all'interno della Comunità. Articolo 16 In deroga all' e salvo prescrizioni contrarie previste dalle disposizioni relative alla misura comunitaria, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere che la prova che alle merci è stata data l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta venga fornita secondo una procedura nazionale, a condizione che le merci non lascino il suo territorio prima di ricevere l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta.
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